È obbligatorio per tutte le ASD e le SSD scaricare e conservare il Certificato di riconoscimento ai fini sportivi che il CONI rilascia attraverso il Registro CONI 2.0.
È un
obbligo per poter attestare e beneficiare delle agevolazioni fiscali concesse
agli organismi iscritti.
Sanatoria CN
n. 1655 del 17.12.2019
Sanate irregolarità relative agli anni 2018-2019
Con la delibera del 17 dicembre, il Consiglio Nazionale del CONI ha concesso una sanatoria per le posizioni incomplete e le anomalie emerse e, per la mancata trascrizione delle attività sportive, formative, didattiche, in capo alle società iscritte al registro relative agli anni 2018 e 2019del nuovo Registro 2.0.
Il CONI si è
reso conto che il sistema ha necessità di essere ancora perfezionato ed ha
quindi concesso tempo per risolvere le ultime difficoltà salvando le ASD e SSD.
Cosa
devono fare le ASD e SSD?
Già dal 2018 le organizzazioni sportive
hanno obbligo di trasmissione nel Registro CONI, quindi, oltre ai dati riferiti
ai tesserati, anche informazioni dettagliate su attività sportive,
didattiche e formative svolte.
Le
attività in questione sono:
- attività sportive: intese come svolgimento e/o partecipazione ad eventi sportivi (es. gare) organizzati/autorizzati dalla federazione/ente di riferimento;
- attività didattiche: corsi di avviamento allo sport, organizzati dalla federazione/ente di riferimento, o dalle ASD/SSD affiliate se espressamente autorizzate*.
* le ASD/SSD devono svolgere per Legge le attività didattiche di avvio allo sport. Riteniamo che non debbano chiedere alcuna autorizzazione, ma sia sufficiente una mera comunicazione all’ente affiliante atta a certificare lo svolgimento dei Corsi di avvio allo sport dilettantistico promosso. - attività formative: iniziative finalizzate alla formazione dei tesserati della federazione/ente, relativamente a formazione tecnica e ordinamento sportivo, attività organizzate direttamente dall’ente.
Quali sanzioni per ASD e SSD?
Ricordiamo che l’assenza di informazioni
circa le attività svolte comporterà la cancellazione d’ufficio dal
Registro (art. 3 del regolamento) con la perdita delle agevolazioni fiscali
previste:
- Niente
riconoscimento sportivo - Niente
agevolazioni fiscali specifiche delle ASD/SSD - Niente
possibilità di erogare compensi sportivi esenti
Visto che il rischio di sospensione o esclusione, conviene fare una verifica tramite il portale pubblico all’indirizzo web https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html , nella sezione “Cerca nel Registro Pubblico” e poi contattare il nostro ente per sistemare eventuali errori.
Oppure verificare sulla pagina privata del Registro Coni https://rssd.coni.it/ nella sezione SPORT, DIDATTICA, FORMATIVA.
Per informazioni contatta la nostra segreteria al numero 058752276 o scrivi a asi.toscana@studiomattonai.it